Biotestamento, prima via libera dalla Camera
Con 326 sì, 37 no e 4 astenuti, l’aula della Camera ha approvato le norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento
Con 326 sì, 37 no e 4 astenuti, l’aula della Camera ha approvato le norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento
Arrivato dalla Camera dei deputati il primo via libera alle norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Con 326 sì, 37 no e 4 astenuti, l’aula della Camera ha approvato il disegno di legge sul testamento biologico, che fa un concreto passo avanti. Tra le novità, diventa un diritto, per i pazienti, rifiutare le cure; vietato l’accanimento terapeutico: ok all’obiezione di coscienza per i medici che non sono disposti a “staccare la spina”. La legge si divide in due parti: una più generale sul consenso informato sui trattamenti sanitari e quella sulla compilazione delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat), attraverso le quali si potranno lasciare le proprie volontà circa i trattamenti sanitari a cui essere sottoposto o da rifiutare quando non si sarà più coscienti a causa di un incidente o una malattia, comprese idratazione e nutrizione artificiali.
A Montecitorio ha retto l’asse Pd-M5s che ha consentito di portare avanti l’iter della legge fino all’approvazione finale dopo un anno e 2 mesi di discussione tra commissioni e aula. A votare a favore, oltre a Partito democratico e Movimento 5 stelle, sono stati Sinistra italiana-Sel-Pos, Mdp, Psi, Alternativa libera. Hanno votato contro Ap, Lega, Udc, Fratelli d’Italia, Idea. Forza Italia, pur avendo un’indicazione di gruppo contraria al provvedimento, ha lasciato libertà di voto ai suoi deputati. Libertà di coscienza anche da Des-Cd e Civici e innovatori. Le norme approvate alla Camera dovranno comunque passare al vaglio del Senato. Tra i “nodi” che rimangono da sciogliere, il Registro nazionale delle Dat, non inserito nel ddl per mancanza di coperture.
«Un anno di lavoro, 16 disegni di legge diversi, opposti e contrapposti», sintetizza il presidente della commissione Affari sociali Mario Marazziti, ripercorrendo le tappe dell’iter legislativo sul fine vita. «Come presidente ho cercato di costruire un clima di lavoro dove le ragioni di tutti permettessero approfondimenti reali, né ostruzionismo né la vittoria del più forte». Le Dat, osserva ancora Marazziti, «sono sempre vincolanti ma non devono essere una gabbia. Possono essere disattese se sono palesemente incongrue, non corrispondono alla condizione clinica attuale del paziente o se ci sono terapie nuove che offrono possibilità di miglioramento delle condizioni di vita». Non possono insomma essere «una gabbia» ai danni della persona che le ha sottoscritte «perché vengono applicate e utilizzate in un momento diverso della vita, in cui qualcosa potrebbe essere diverso da ciò che è scritto nelle Dat, anche se sembra simile. Per questo – spiega il presidente della commissione Affari sociali – il mio emendamento all’articolo 3 comma 5 della legge sul fine vita dice che le Dat possono essere disattese in tutto o in parte “quando appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente o qualora sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita».
Per capire, Marazziti fa un esempio concreto: «Una persona potrebbe aver scritto “Non mi intubate mai” ma potrebbe avere uno shock anafilattico per la puntura di un insetto o per altri motivi da allergia forte. Se non viene intubato, muore. Se viene intubato, dopo alcuni giorni può tornare in buone condizioni di salute. Questo è un caso in cui il medico, che ha una responsabilità, può valutare, deve valutare alla luce del quadro clinico attuale del paziente o qualora sussistano terapie che non erano prevedibili all’atto della sottoscrizione, in grado di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita». È importante dunque che «si vada a costruire un sistema equilibrato capace di rispettare profondamente la volontà della persona su un tema così delicato come la fine della vita. Volontà che sono da tenere in considerazione con la stessa attenzione e serietà anche, o ancor di più, quando la vita è debole e la persona non può esprimersi più direttamente e d’altro canto considerando che il medico, comunque, non è mai un esecutore testamentario. Con questo emendamento – conclude Marazziti – nel pieno rispetto della volontà della persona, evitiamo però che le Dat siano una gabbia e riconosciamo al medico il suo ruolo».
Riconosce i miglioramenti «apportati grazie alla nostra tenace opposizione» il presidente del Movimento per la vita Gian Luigi Gigli, che parla però di legge «ambigua e confusa che apre la strada a contenziosi e che risulta al momento inapplicabile per la rinuncia al registro nazionale delle Dat, malgrado esso fosse stato esplicitamente richiesto dalla Corte costituzionale nella sentenza con cui censurava un’iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia». Secondo Gigli, la legge approvata dalla Camera, «malgrado le pie intenzioni di alcune anime belle, introduce nei fatti il suicidio assistito e l’eutanasia omissiva da sospensione di idratazione e nutrizione anche quando non costituiscono trattamento di una specifica patologia. Alla prima applicazione, vedendo morire in modo molto disumano un paziente per denutrizione e disidratazione, sarà difficile constatare la maggiore umanità di una fiala letale. Per questo – osserva – si tratta di una legge grimaldello per forzare l’ordinamento giuridico italiano, non a caso prevedendo esenzioni per i reati di istigazione al suicidio e omicidio del consenziente, oggi puniti dal Codice penale».
21 aprile 2017