Spese veterinarie, sconto su dichiarazione redditi
I costi sostenuti dal contribuente per prendersi cura degli animali domestici sono tra gli oneri detraibili sui modelli 730 e Unico
Forse non tutti sanno che le spese veterinarie sostenute dal contribuente per prendersi cura degli animali domestici, di affezione o per la pratica sportiva sono tra gli oneri detraibili dalla dichiarazione dei redditi con modello 730 e Unico. Per fruire della detrazione pari al 19%, il contribuente deve innanzitutto considerare la franchigia pari a 129,11 euro e il tetto massimo di spesa detraibile che per questa tipologia di oneri è pari a 387,34 euro.
L’Agenzia delle Entrate, per chiarire ancora meglio, ha recentemente fornito alcune indicazioni, precisamente con la circolare 7/E del 4 aprile scorso. È stato chiarito che per il 2017 restano detraibili dall’Irpef, nella percentuale massima del 19%, da indicare nella dichiarazione dei redditi, le spese mediche veterinarie (comprese quelle per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche) e le spese relative all’acquisto di medicinali per cani e gatti, ma anche per pappagalli, coniglietti, criceti, eccetera, insomma per animali detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Come per i farmaci destinati all’uomo, anche per quelli veterinari non è più necessario conservare la prescrizione del medico; tuttavia, occorre che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità (attestata dal codice di autorizzazione in commercio) e la quantità dei medicinali acquistati. L’agevolazione, a prescindere dal numero di animali di cui si è in possesso, prevede un tetto di spesa che non può superare i 387,34 euro, con una franchigia di 129,11 euro; il massimo sconto fiscale ottenibile, pertanto, è pari a 49,06 euro, ossia il 19% di 258,23 euro (differenza tra limite agevolabile e franchigia). I mangimi speciali, anche se prescritti dal veterinario, sono esclusi dalla detrazione, in quanto prodotti appartenenti all’area alimentare, e restano interamente a carico del contribuente.
Altre agevolazioni riguardano i cani guida da assistenza, utilizzati da persone affette da cecità e da persone ipovedenti. Secondo il fisco, la persona non vedente può portare in detrazione dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto del cane. Il beneficio d’imposta spetta una sola volta in un periodo di quattro anni (salvo i casi di perdita dell’animale) e può essere calcolato sull’intero ammontare del costo sostenuto (quindi, senza alcuna franchigia), fino a un massimo di 18.075,99 euro. La detrazione può anche essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo.
Una seconda detrazione, questa forfettaria (pari a 516,46 euro), spetta per il mantenimento del cane guida, senza necessità di documentarne l’effettivo sostenimento. Lo sconto, in questo caso, compete esclusivamente al non vedente, non anche al familiare di cui eventualmente risulti a carico.
C’è da evidenziare inoltre che, per usufruire degli sconti Irpef sulla spesa veterinaria, bisogna dimostrare che l’animale è di proprietà del contribuente ed è legalmente posseduto. La prova del possesso può essere risolta richiedendo ad esempio il rilascio del cosiddetto “pet passport” per gatti e furetti, con il certificato di adozione, o ancora da fatture di acquisto dell’animale o anche da un’apposita identificazione/registrazione volontaria da parte del contribuente che s’impegna nella detenzione giuridica dell’animale da compagnia, mediante la sottoscrizione di una apposita dichiarazione del proprietario.
Nel caso in cui la detenzione legale dell’animale venisse meno perché non ci sono prove documentali specifiche, il contribuente che dichiara la spesa veterinaria senza averne titolo può rischiare due tipi di sanzioni: sanzione per indebita detrazione e sanzione per mancata regolarizzazione del possesso dell’animale, per i casi obbligatori per legge.
18 luglio 2017