Seconda rata Imu, ecco come si calcola

L’utilizzo del coefficiente a partire dalla rendita catastale rivalutata, le detrazioni per l’abitazione principale che variano a seconda della presenza di figli minori di 26 anni di Massimiliano Casto

Lunedì 17 settembre scade il termine per il versamento della seconda rata dell’Imu, ma solo per quei contribuenti titolari dell’abitazione principale e sue pertinenze che hanno scelto di suddividerla in tre rate anziché in due.

Come ormai sappiamo l’Imu, o Imposta Municipale Propria, è l’imposta che ha preso il posto della vecchia Ici: presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili, ossia di fabbricati o terreni, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze. La novità più rilevante è quindi proprio il fatto che questa imposta si applica anche alla prima casa, reintroducendo la tassa sull’abitazione principale che era stata abolita qualche anno fa.

Come si calcola: bisogna prendere la rendita catastale e rivalutarla del 5%, poi moltiplicarla per il coefficiente che varia a seconda del tipo di immobile (160 per le abitazioni, 80 per gli uffici, 55 per i negozi, ecc.) e infine moltiplicare per 0,004 se si tratta di prima casa o per 0,0076 in tutti gli altri casi. Infine, solo per la prima casa, si possono sottrarre 200 euro fissi, più 50 euro per ogni figlio convivente minore di 26 anni. La legge prevede delle aliquote base, che cambiano a seconda che siano riferite all’abitazione principale o alla seconda casa, con la possibilità per i Comuni di aumentarle o diminuirle.

In questo appuntamento di settembre è molto utile ricordare ai contribuenti che, nel caso in cui si sia adottato un solo F24 per pagare l’Imu sia per l’abitazione principale sia per la seconda e altre case, bisogna fare attenzione che vada pagata solo l’imposta riguardante l’abitazione principale. Inoltre, se per qualche motivo la prima rata di giugno è stata pagata in ritardo, la scadenza di settembre rimane invariata poiché non può essere posticipata. Basta inserire l’importo dell’imposta, senza interessi e senza la sanzione che probabilmente è stata addebitata a giugno. Per pagare dei conguagli o fare correzioni sarà necessario aspettare la scadenza di dicembre e comunque sarà meglio attendere le disposizioni del proprio Comune di appartenenza.

A Roma le nuove aliquote sono state approvate dall’assemblea capitolina lo scorso 2 agosto. Fissata all’1,06% l’aliquota per le seconde case e per gli altri tipi di immobile, con una serie di agevolazioni: pagano l’aliquota prima casa gli anziani e i malati che vivono nelle case di cura e i soci di cooperative a proprietà indivisa; pagano lo 0,76% (anziché l’1,06) i negozi, i laboratori artigiani, le autorimesse, le sale cinema e i teatri. Aliquota agevolata anche per i fabbricati rurali a uso produttivo (0,1%) e per gli immobili dell’Ater (0,68%).

14 settembre 2012

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