Fino alla sede vacante il Papa può modificare la legge sul conclave
Presentata ai giornalisti la costituzione apostolica “Universi Dominici Gregis”, sull’elezione del Papa. Dopo il 28 febbraio la decisione sul possibile anticipo del conclave passa alla congregazione dei cardinali di R. S.
«Fino alla sede vacante, il Santo Padre può modificare le procedure relative all’elezione del Sommo Pontefice. Dopo l’inizio della sede vacante, è la congregazione dei cardinali che deve stabilire il giorno d’inizio del conclave». La conferma viene da monsignor Juan Ignacio Arrieta, segretario del Pontificio Consiglio per i testi legislativi (Pctl), che nel briefing di oggi, 22 febbraio, ha presentato ai giornalisti la costituzione apostolica “Universi Dominici Gregis”, emanata da Giovanni Paolo II nel 1996 e tuttora in vigore, circa la vacanza della sede apostolica e l’elezione del Romano Pontefice.
Benedetto XVI, ha ribadito monsignor Arrieta, «può modificare la legge sul conclave prima della sede vacante, e quindi potrebbe, vedendo che i cardinali sono tutti qui, anticiparne l’inizio, anche per evitare che restino troppo tempo fuori dalla propria sede». Facoltà, questa, che dall’inizio della Sede vacante – dopo le ore 20 del 28 febbraio – passerebbe alla congregazione dei cardinali, che in merito ad eventuali “dubbi” sull’interpretazione della Costituzione apostolica potrebbe procedere a maggioranza assoluta.
22 febbraio 2013