La Corte Costituzionale dice sì alla fecondazione eterologa
Dichiarati incostituzionali gli articoli che vietavano il ricorso a donatore estero in caso di infertilità assoluta. Lorenzin: intervenga il Parlamento. Gambino (Università Europea): decisione grave di F. Cif.
La Corte Costituzionale ha dichiarata l’illegittimità della norma della legge 40 che vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli o di spermatozoi nei casi di infertilità assoluta. Cade così il divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita, espressamente previsto dall’articolo 4 comma 3 della legge, come cadono i due incisi che recitano entrambi «in violazione del divieto di cui all’art. 4, comma 3», cioè del divieto di eterologa, previsto nei commi 1 e 9 dell’articolo 9, che resta però immutato per le altre parti, compreso il divieto di disconoscimento di paternità in caso di eterologa. Ancora, è riconosciuto incostituzionale anche l’articolo 12 comma 1 sulle sanzioni, che prevede ammende da 300mila a 600mila euro per «chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3».
Per il ministro della Salute Beatrice Lorenzin il pronunciamento della Corte riconsegna, di fatto, «una legge svuotata» e chiama in causa il parlamento. «L’introduzione della fecondazione eterologa nel nostro ordinamento – ha dichiarato a margine degli Stati Generali della Salute in corso a Roma – è un evento complesso che difficilmente potrà essere attuato solo mediante decreti». Cade infatti l’ultimo paletto imposto dalla legge 40, sulla quale la Consulta si era già espressa a proposito della questione della conservazione degli embrioni, della diagnosi preimpianto e del numero di embrioni da impiantare nell’utero materno. Per la seconda volta poi la Corte era stata chiamata a giudicare la legittimità costituzionale di quella che è stata definita dagli avvocati difensori delle coppie la norma “simbolo” della legge 40, cioè il divieto di fecondazione eterologa, dichiarato alla fine incostituzionale.
Per Alberto Gambino, ordinario di diritto privato e direttore del Dipartimento di Scienze umane dell’Università Europea di Roma, «con questa decisione, la Corte costituzionale decide di retrocedere gli interessi del nascituro alla bigenitorialità biologica e di assecondare i bisogni della coppia alla genitorialità sociale». Si tratta di una decisione «grave e impegnativa, che avrà ripercussioni sulla concezione della famiglia e sulla percezione degli interessi dei soggetti più deboli, che in questa vicenda sono i bambini che nasceranno, ai quali viene privata ogni certezza sulle loro origini». In gioco, per Gambino, c’è il rapporto «tra figli, genitori che hanno avuto accesso all’eterologa e i donatori esterni, soggetti questi ultimi che nessuna legge potrà mai cancellare, non essendo certo negoziabile il diritto di ciascun essere umano a conoscere le sue origini biologiche».
«Questa è l’ultima picconata, probabilmente la più grave, a una legge che non è più quella che è stata approvata dal parlamento», dichiara Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la vita, ai microfoni di Radio Vaticana. Una pronuncia che definisce «grave», perché «la norma dichiarata costituzionalmente illegittima, anche se non è una legge cattolica, salvaguardava i nascituri e il loro diritto a conoscere le proprie origini, anche al fine di tutelare l’identità personale, oltre che garantirne la tutela sanitaria e sociale». Inoltre, «evitava il lucroso commercio di gameti che va sotto il falso nome di donazione e il conseguente sfruttamento delle donne». Di più, il giurista critica anche il fatto che le leggi vengano stravolte: «Se noi consideriamo che la Legge 40, nei suoi 10 anni, ha subito 31 interventi della Corte Costituzionale che hanno completamente stravolto la prospettiva antropologica che stava alla base della ratio, noi ci dobbiamo chiedere chi legifera in questo Paese: il Parlamento democraticamente eletto o la Corte Costituzionale?».
9 aprile 2014