Ancora 2 giorni per la scadenza dell’acconto ICI

Il saldo a dicembre. Resta l’esonero per l’abitazione principale, ma l’imposta è in vigore in casi particolari. Chi acquista in corso d’anno paga dal cambio di residenza di Pietro Mariani

Si avvicina la scadenza del pagamento dell’Ici per l’acconto 2010. Un adempimento che non interessa più la generalità dei proprietari di immobili dopo l’abolizione dell’imposta per le abitazioni principali – ma ci sono delle eccezioni – ma che riguarda ancora una parte dei titolari di immobili. Ecco allora una piccola guida all’Ici 2010 per Roma con il primo di due articoli sull’argomento.

Deve pagare l’imposta chi è proprietario di immobili come case, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili o agricoli; coloro che godono su un immobile del diritto di usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie e di enfiteusi oppure coloro che detengono gli immobili in locazione finanziaria (leasing) e coloro che hanno in concessione immobili dello Stato.

L’obbligo di pagamento dell’ICI sull’abitazione principale resta in vigore se questa è accatastata in categoria A1, A8, A9. Il pagamento è dovuto anche per le pertinenze dell’abitazione principale, accatastate distintamente.

Sono tenuti al pagamento dell’ICI: i coniugi non legalmente separati o divorziati, che hanno residenze in abitazioni diverse possedute in comproprietà. Ciascuno per la propria quota di possesso, per l’abitazione dove non è residente, deve pagare l’ICI applicando l’aliquota del 7 per mille; gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia obbligati alla residenza anagrafica presso le caserme per i quali non vi è assimilazione all’abitazione principale delle case possedute (in sede di acconto, è prevista l’applicazione del 7 per mille); i proprietari di un immobile acquistato in corso d’anno sono esenti dal pagamento dell’ICI per la prima casa ( abitazione principale comprese le pertinenze, nei limiti di un solo box o posto auto ed una sola cantina o soffitta ) solo dal momento in cui si richiede il cambio di residenza (per il precedente periodo si dovrà applicare
l’aliquota del 7 per mille).

Nel prossimo articolo vedremo chi non è tenuto a pagare l’Ici. Passando invece al quando, la scadenza è ormai imminente: il pagamento dell’ICI può essere eseguito in due rate. In acconto, entro e non oltre il 16 giugno, è possibile pagare: il 50% dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno precedente ( metà di quanto dovuto nel 2009); l’importo dovuto per l’intero anno.

A saldo, da pagare entro e non oltre il 16 dicembre, va rifatto il calcolo dell’imposta sulla base delle eventuali nuove aliquote e detrazioni; l’importo da versare è la differenza fra l’ICI così calcolata
e l’importo versato a giugno. Le detrazioni vanno divise tra prima e seconda rata.

Va ricordato che dal 2009 è stato introdotto l’obbligo del pagamento dell’ICI per l’abitazione data in uso gratuito al coniuge (in caso di coniugi non separati legalmente). In questo caso, a giugno, l’aliquota da applicare è il 7 per mille. E ancora, non è assimilata all’abitazione principale la casa posseduta dagli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia obbligati alla residenza anagrafica presso le caserme. Per un importo annuale fino a 10,00 euro non si deve effettuare il pagamento.

Le informazioni sull’ICI a Roma possono essere richieste per telefono al numero 060606. Informazioni generali si trovano anche su Televideo Rai3 alla pag. 623 e su Internet www.comune.roma.it, alle pagine del Dipartimento Risorse Economiche.

14 giugno 2010

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