Ici, la scadenza per le seconde case
Il 16 giugno è l’ultimo giorno utile per pagare l’acconto. Esclusi dall’obbligo i possessori di abitazioni principali, tranne casi particolari di Pietro Mariani
Ultime ore per pagare l’imposta comunale sugli immobili, ma, com’è noto, non c’è più l’obbligo di pagamento sull’abitazione principale, che resta in vigore (aliquota al 4,6 per mille) solo se questa è accatastata in categoria A1, A8, A9 (abitazioni signorili, ville e palazzi di importanza storica). Sono tenuti al pagamento dell’ICI i coniugi non legalmente separati o divorziati, che hanno residenze in abitazioni diverse possedute in comproprietà: ciascuno per la propria quota di possesso, per l’abitazione dove non è residente, deve pagare l’ICI applicando l’aliquota del 7 per mille.
Nel caso di acquisto di abitazione, si deve pagare l’ICI fino al momento in cui si trasferisce la residenza nella abitazione stessa. L’aliquota da applicare è il 7 per mille. La nuova delibera comunale sulle aliquote stabilisce l’obbligo del pagamento dell’ICI per l’abitazione data in uso gratuito al coniuge (in caso di coniugi non separati legalmente). L’aliquota da applicare è il 7 per mille.
Sono escluse dall’applicazione dell’ICI: appunto le abitazioni principali (comprese le pertinenze, nei limiti di un solo box o posto auto ed una sola cantina o soffitta), cioè quelle in cui il proprietario risiede; l’abitazione assegnata al socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, che la utilizza come abitazione principale; l’abitazione a disposizione, non locata, di italiani residenti all’estero; l’immobile a disposizione, non locata, di residenti presso istituti di ricovero o cura; l’appartamento date in uso gratuito dal proprietario a parenti ed affini entro il secondo grado; l’abitazione, o quota di essa, posseduta dal coniuge non assegnatario, assegnata con sentenza di separazione o divorzio all’ex coniuge, nel caso in cui il soggetto passivo non possieda altri immobili ad uso abitativo nel territorio comunale; le abitazioni per le quali è stato sospesa l’esecuzione dello sfratto – limitatamente all’acconto 2009 – nel caso in cui il nucleo familiare del conduttore comprenda persone anziane e/o portatori di handicap. In questo caso il nucleo familiare del conduttore non deve possedere altre abitazioni e deve avere un reddito familiare insufficiente ad accedere ad altro immobile.
I pagamenti si eseguono in due rate, la prima appunto entro 16 giugno (per l’acconto) la seconda entro il 16 dicembre (per il saldo). A Roma è possibile pagare a giugno la metà di quanto dovuto per l’anno in corso. Per un importo annuale fino a 10 euro non si deve effettuare il pagamento.
Rimane l’obbligo alla dichiarazione di variazione ICI (modello ministeriale) in tutti i casi in cui la variazione comporti una modifica dell’imposta da pagare. Sono escluse dall’obbligo di dichiarazione tutte le variazioni che vengono fatte con atto notarile. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 luglio dell’anno successivo all’evento.
Rimangono obbligatorie le comunicazioni per l’applicazione delle esenzioni e delle aliquote ridotte (modelli giallo, rosa, celeste, arancione, verde) da presentare entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui è stata applicata l’agevolazione. I moduli per esenzioni ed aliquote ridotte possono essere presentati per via telematica entro il 31 ottobre, previa procedura di autenticazione sul sito www.comune.roma.it.
Tutte le informazioni sull’ICI a Roma possono essere richieste anche per telefono al numero 060606 oppure al numero 06571100, servizio interattivo con possibilità di risposta dell’operatore (lunedì-giovedì 8,30-16; venerdì 8,30-13). Informazioni generali si trovano anche su Televideo Rai3 alla pag. 623 e su Internet, al sito www.comune.roma.it, alle pagine del Dipartimento Entrate.
Inoltre il Comune di Roma ha creato la Società Roma Entrate per promuovere la regolarizzazione delle posizioni ICI. Alla Società, che è incaricata anche dell’emissione degli avvisi di accertamento, si possono rivolgere i cittadini per risolvere tutti i problemi relativi alle proprie posizioni (0657131800; info@romaentratespa.it; www.romaentratespa.it).
15 giugno 2009