Il “bonus mobili” per gli acquisti fino al 31 dicembre

Prorogata l’agevolazione che può essere richiesta da chi ha realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia dal gennaio 2017. Ecco i dettagli

Tra le tante novità ed incentivi per le famiglie, la legge di bilancio approvata alla fine dello scorso anno (legge n. 205/2017), ha prorogato anche per il 2018 l’agevolazione per gli acquisti che si effettueranno entro il 31 dicembre, che potrà essere richiesta da chi ha realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2017. Il bonus viene riconosciuto per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato.

Consiste in una detrazione Irpef del 50%, da calcolare su un tetto massimo di spesa di 10mila euro per unità immobiliare e da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. La legge non ha introdotto novità sui beni agevolabili, sulle tipologie di interventi che danno diritto all’agevolazione, sulle modalità di pagamento e sulla documentazione da conservare. Vediamo meglio come funziona.

Tra le tipologie di mobili e di elettrodomestici
che rientrano nell’agevolazione, troviamo: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze. Ma anche i materassi e gli apparecchi di illuminazione, poiché costituiscono un “necessario completamento dell’arredo” dell’immobile ristrutturato. Non sono ammessi, invece, porte, pavimentazioni, tende e tendaggi, altri complementi di arredo. Per quanto riguarda i grandi elettrodomestici, il beneficio spetta per quelli con etichetta energetica di classe A+ o superiore (per i forni A o superiore). L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica sono agevolabili a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo. È fondamentale evidenziare che tali beni devono essere nuovi e destinati ad arredare l’immobile che si ristruttura.

Per ottenere il bonus occorre aver realizzato
un intervento di recupero del patrimonio edilizio e usufruire della relativa detrazione, sia su una singola unità immobiliare sia su parti comuni di edifici residenziali. Ma non tutti gli interventi consentono l’accesso al beneficio. Per esempio, non può essere richiesto quando si realizzano posti auto o box di pertinenza dell’abitazione o quando sono stati effettuati interventi diretti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. È fondamentale, comunque, che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione sia anteriore a quella in cui si comprano i beni. Non è importante, invece, che le spese di ristrutturazione siano state sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

Come pagare gli acquisti. Il fisco prevede che le uniche modalità per fruire dell’agevolazione sono il pagamento con bonifico bancario-postale o il pagamento con carta di credito o carta di debito. Non sono ammessi contanti, assegni bancari o altri mezzi di pagamento. Per quanto riguarda i bonifici, basta utilizzare un semplice bonifico bancario o postale.

Vanno necessariamente conservati le fatture, con la specifica della natura, della qualità e della quantità dei beni e dei servizi acquistati, e le ricevute di pagamento. È equivalente alla fattura lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, oltre alle stesse indicazioni sui beni comprati. Se lo scontrino non riporta i dati identificativi del compratore, si può ugualmente fruire del bonus a condizione che vi sia riconducibilità al contribuente titolare, per esempio, del bancomat in base alla corrispondenza con i dati della transazione (negoziante, importo, giorno di acquisto, ora). Il pagamento può essere documentato con la ricevuta del bonifico o, quando si paga con carta, attraverso la ricevuta di avvenuta transazione e documentazione di addebito sul conto corrente.

Inoltre, è bene mettere da parte, per
essere eventualmente esibiti in sede controllo, i documenti dai quali si evince la classe energetica dell’elettrodomestico acquistato, se previsto l’obbligo dell’etichetta o, in caso contrario, una dichiarazione che attesti che per il prodotto acquistato non è ancora previsto tale obbligo. Infine, per dimostrare la data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio, devono essere conservati eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legislazione edilizia, a seconda del tipo di lavoro da realizzare, oppure la comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale, indicante la data di inizio dei lavori, quando è obbligatorio presentarla. Per gli interventi edilizi per i quali non sono previste comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente attestare la data di inizio lavori con una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 

9 febbraio 2018