Casa, entro venerdì 16 giugno l’appuntamento con Imu e Tasi 2017
La scadenza dell’acconto per tassa e imposta, che non riguardano l’abitazione principale. Le novità sul comodato ai parenti. Le modalità di calcolo
La scadenza dell’acconto per tassa e imposta, che non riguardano l’abitazione principale. Le novità sul comodato ai parenti. Le modalità di calcolo
Entro il 16 giugno i cittadini saranno chiamati a pagare, nei casi previsti dalla legge, la prima rata della Tassa sui servizi indivisibili (Tasi) e dell’Imposta municipale unica (Imu). Entrambi i tributi vengono applicati ai possessori e detentori di fabbricati e terreni. La Tasi è una tassa cui corrispondono servizi municipali come l’illuminazione pubblica o la cura delle aree verdi, mentre l’Imu è più semplicemente una forma di prelievo fiscale di tipo patrimoniale. Dopo i continui cambiamenti normativi degli ultimi anni, quest’anno i proprietari dovranno pagare l’Imu e la Tasi sugli immobili diversi dall’abitazione principale, mentre sarà esente la prima casa (a meno che non si tratti di un immobile di lusso). Vediamo meglio le principali informazioni per il pagamento della prima rata, relative alle scadenze e le esenzioni previste.
Chi deve pagare. L’Imu, l’imposta municipale propria deve essere pagata da: proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni; titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Per quanto riguarda la Tasi, il tributo comunale sui servizi indivisibili (quali la manutenzione del manto stradale, la pubblica illuminazione, ecc) il presupposto è il possesso o la detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili. Ciò significa che la Tasi è dovuta dal titolare del diritto reale (proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) e, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante.
Le esenzioni dall’Imu. La legge prevede specifici casi in cui l’immobile è equiparato ad abitazione principale e pertanto esente dal pagamento. L’Imu non si paga nei casi di: unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soci assegnatari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise; gli alloggi classificati come sociali ai sensi del decreto del 22 aprile del 2008 del Ministero delle Infrastrutture; le unità immobiliari di proprietà del personale di servizio permanente delle Forze Armate o della Polizia, dei Vigili del Fuoco e del personale della carriera prefettizia non concesso in locazione; la casa assegnata al coniuge in caso di separazione; la casa appartenente a cittadini residenti all’estero, se si è pensionati nel Paese dove si risiede, se si è iscritti all’AIRE e l’immobile non risulta né locato né utilizzato per un comodato d’uso; unità immobiliare, non locata, posseduta per proprietà od usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituto, qualora lo stabilisca l’opportuna delibera comunale.
Come si calcola. Per il calcolo dell’Imu e della Tasi 2017 bisogna partire dalla rendita catastale, presente nel rogito o nel contratto d’affitto dell’immobile. Se non si conosce la rendita catastale per ottenere la base imponibile, è possibile effettuare una visura catastale gratuita sul sito dell’Agenzia delle Entrate o in uno degli uffici presenti sul territorio di pertinenze. Successivamente è necessario rivalutare la rendita del 5%; moltiplicare la rendita rivalutata per il coefficiente di ogni immobile per cui si effettuano i versamenti; moltiplicare il risultato ottenuto per le aliquote deliberate da ogni Comune. C’è da chiarire che le rendite catastali ed i relativi coefficienti moltiplicatori sono gli stessi utilizzati per determinare la base imponibile dell’Imu e della Tasi , mentre quello che naturalmente cambia è l’aliquota.
Per il Comune di Roma, per l’anno 2017 sono valide le aliquote Imu e Tasi previste dalle delibere del Commissario Straordinario del 19/02/2016. Tre le aliquote per l’Imu. Altre informazioni possono essere consultate sul portale del Comune alla pagina https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1546625
Le novità sul comodato ai parenti. In alcuni casi inoltre la legge ha previsto delle riduzioni sulla base imponibile su cui andranno calcolate le imposte. In particolare ciò avviene nel caso dell’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Per detta unità immobiliare data in comodato è prevista direttamente dalla legge la riduzione del 50% della base imponibile, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e purché ricorrano le seguenti condizioni: il contratto di comodato sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia; il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. La riduzione della base imponibile si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La scadenza. Il termine ultimo per il pagamento della prima rata è fissata per il 16 giugno, quella per il saldo è il 16 dicembre. L’acconto di giugno sarà uguale al 50% dell’imposta e dovrà essere corrisposto con le aliquote valide per il 2016. È ovviamente possibile scegliere di versare l’intero importo in una sola rata. Il saldo di dicembre sarà uguale al restante 50% e in realtà dovrà essere corrisposto entro il 18 dicembre, cadendo il 16 di sabato.
14 giugno 2017