Equitalia, nuove opportunità per la rateizzazione
Un decreto entrato in vigore a fine ottobre concede la possibilità per i contribuenti decaduti dal beneficio nel corso degli ultimi due anni
Un decreto entrato in vigore a fine ottobre concede la possibilità per i contribuenti decaduti dal beneficio nel corso degli ultimi due anni
Nuove e importanti novità in materia di rateizzazioni delle cartelle Equitalia previste con il decreto legislativo n. 159/2015 “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione” entrato in vigore a fine ottobre, che concede l’opportunità di rateizzare le cartelle per i contribuenti decaduti dal beneficio negli ultimi due anni. Contribuenti che, con i nuovi piani di rateizzazione, avranno la possibilità di essere riammessi in qualsiasi momento saldando le rate scadute.
È facile comprendere, quindi, come il Fisco abbia tutto l’interesse a riprendere almeno una parte di questi debiti, riammettendo, grazie al nuovo decreto di riforma della riscossione attuativo della delega fiscale, i soggetti decaduti a nuovi piani di rateazione: per Equitalia è sempre meglio una riscossione “spontanea”, piuttosto che coattiva, poiché non sempre le procedure di esecuzione vanno a buon fine, e i costi sono abbastanza elevati.
Con la nuova disciplina di rateizzazione è stata prevista anche una nuova finestra per i vecchi piani revocati. Infatti chi è decaduto dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015 può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate mensili. Occorre presentare la domanda entro il 21 novembre.
I moduli sono disponibili allo sportello o nella sezione Rateizzazione – Modulistica presente nell’Area Cittadini e nell’Area Imprese del sito di Equitalia. Ci sono però alcuni limiti alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e si decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Per le nuove rateizzazioni la riammissione è sempre possibile.
Per i piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la rateizzazione decade con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. Tuttavia, pagando le rate che risultano scadute, si può chiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti. Stop invece ai pagamenti in caso di sospensione poiché il contribuente che ha ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa può interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento. Allo scadere della sospensione può chiedere di rateizzare il debito residuo fino a un massimo di 72 rate.
4 novembre 2015