Il reato di tortura entra nell’ordinamento italiano

Il ddl approvato in via definitiva dalla Camera con 198 sì, 35 no e 104 astenuti. Condanne da 4 a 10 anni di carcere; ergastolo se la vittima viene uccisa

Il ddl approvato in via definitiva dalla Camera con 198 sì, 35 no e 104 astenuti. Condanne da 4 a 10 anni di carcere; ergastolo se la vittima viene uccisa

Con 198 sì, 35 no e 104 astenuti, la Camera dei deputati ha approvato ieri, mercoledì 5 luglio, in via definitiva il disegno di legge che introduce il delitto di tortura nell’ordinamento italiano. La pena prevista: da 4 a 10 anni di reclusione, per «chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa», si legge all’articolo 1,«se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona».

Gli anni di reclusione salgono da 5 a 12 se a commettere questo tipo di reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, «con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio». Ancora, le pene vengono aumentate di un terzo se c’è «una lesione personale grave» e «se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà». Se invece «dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi». La pena è dell’ergastolo «se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta». La legge stabilisce una pena da 6 mesi a 3 anni anche per «il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura».

Il testo varato dalla Camera stabilisce anche che «le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili» in un processo penale. Inammissibile «il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura». La legge stabilisce anche che «non può essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale».

6 luglio 2017