Bambini allontanati dalle famiglie, Terragni: «Sia misura eccezionale»
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza prende posizione con un documento: 18 domande e risposte, per fare chiarezza. mettendo l’accento sulla necessità dell’ascolto diretto del minore
L’ultima, in ordine di tempo, è la vicenda della “famiglia nel bosco”, ma ci sono segnalazioni di vicende «ancora più problematiche», nelle quali i minorenni sono esposti a gravi rischi. Per fare chiarezza, la Garante per l’infanzia Marina Terragni ha presentato questa mattina, 28 gennaio, un documento intitolato proprio “Prelevamento dei minori, facciamo il punto”. L’obiettivo è quello di garantire «un più chiaro orientamento in materia», spiega, attraverso il riferimento a normative e sentenze.
Articolato in 18 domande e risposte – messe a punto grazie alla collaborazione « di due avvocate esperte in diritto di famiglia -, il testo affronta le questioni che possono sorgere quando ci si trova davanti a prelevamenti di minori, partendo da una constatazione essenziale: “L’allontanamento di un minore dalla famiglia deve tornare a essere una misura eccezionale, da adottare solo in situazioni di grave pericolo». Lo stabilisce l’articolo 403 del Codice civile. «Nella pratica però l’allontanamento avviene anche nell’ambito di conflitti tra genitori, in contrasto con il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, diritto riconosciuto dalla Costituzione e dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza», osserva la Garante, secondo cui anche il racconto di queste vicende, a volte balzate agli onori della cronaca per le modalità traumatiche di distacco, risente della necessità di fare chiarezza.
Ancora, il documento mette l’accento sulla necessità dell’ascolto diretto del minore da parte del giudice, quale diritto fondamentale. «Una pratica che invece non sempre viene rispettata». L’eventuale omissione, tiene a sottolineare l’Autorità garante, richiederebbe motivazioni specifiche. I minorenni allontanati poi dovrebbero essere collocati in una famiglia, anche da parenti, lasciando come misura estrema il ricorso alle strutture di accoglienza. Ma anche questo non sempre accade. Lo confermano gli ultimi dati resi disponibili dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che parlano di circa 25mila minori ospitati, nel 2024, in strutture residenziali, a fronte dei 16 mila circa che hanno trovato accoglienza in una famiglia attraverso l’istituto dell’affido. E dal conto restano esclusi i minori stranieri non accompagnati.
La Garante mette mano anche ai conti di questo tipo di gestione. «Il costo medio di 150 euro al giorno per minore pesa sulla spesa pubblica per oltre 1,3 miliardi l’anno: risorse che potrebbero sostenere direttamente le famiglie, evitando separazioni non necessarie e ulteriori traumi per i bambini», commenta. E riguardo alle strutture, al 31 dicembre 2024 risultano attivi 4.836 servizi residenziali per minorenni, per un totale di 28.701 posti di accoglienza (di cui 3.078 in pronta accoglienza, pari al 10,7% del totale), con una media di circa sei posti letto a struttura. Per tipologia, le comunità socioeducative rappresentano il 27,1% delle strutture, seguite dalle comunità familiari per minorenni (22,9%), dai servizi di accoglienza bambino/genitore (21,9%) e dagli alloggi ad alta autonomia (10,5%).
Per un censimento sistematico sia delle strutture di accoglienza che delle famiglie affidatarie, sottolinea Terragni, bisognerà attendere l’approvazione del disegno di legge in materia di affido a firma di Roccella – Nordio. Grazie a questo strumento, «sarà introdotto un flusso informativo dai tribunali, indispensabile per una fotografia costantemente aggiornata dei procedimenti, che rilevi, oltre al numero dei minori collocati fuori famiglia, anche quali siano state le motivazioni del collocamento, la durata e gli esiti finali dei provvedimenti». Dati allo stato attuale ancora non disponibili, così come «una valutazione strutturata del possibile impatto traumatico» degli allentamenti.
Il collocamento fuori famiglia, si ricorda ancora nel documento dell’Autorità garante, non ha un limite temporale rigido: la legge indica un massimo di 24 mesi, prorogabili a discrezione del giudice. I dati più recenti mostrano che quasi la metà dei minori rientra nella famiglia d’origine dopo il periodo di accoglienza, ma manca ancora una valutazione sistematica dell’effettivo impatto degli allontanamenti sulle vite dei minori. Anche sulle cause del rifiuto del minore verso un genitore – spesso verso il padre – Terragni invita a indagare, «evitando il ricorso a costrutti non scientifici», così come sulle «cosiddette terapie di riunificazione», che «possono risultare traumatiche». Da ultimo, il documento si occupa di come si distingue la violenza domestica dal conflitto genitoriale, e di come essa incida sui minori.
28 gennaio 2026

