Affido condiviso, Terragni: «Più attenzione ai diritti dei genitori che a quelli dei figli»
L’Autorità garante in Commissione giustizia al Senato. Perplessità su domicilio paritetico, mantenimento diretto e obbligo di mediazione familiare. «Pare registrarsi un arretramento»
Parla del rischio di un «arretramento rispetto a un’attenta valutazione dei diritti dei bambini» Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, ascoltata questa mattina, 9 aprile, in audizione dalla Commissione giustizia del Senato. Il riferimento è al disegno di legge sull’affido condiviso, in relazione al quale mette in guardia dal «rischio che prevalga una prospettiva di tipo adultocentrico».
La proposta all’esame del Parlamento infatti elimina il concetto di “residenza abituale” e prevede l’obbligo che il bambino viva in due domicili: alternativamente in quello del padre e in quello della madre, con identici tempi permanenza. Questa soluzione, secondo Terragni, nega il diritto del minorenne di godere della casa come centro degli affetti e delle consuetudini. «A maggior ragione – sottolinea – ciò è impensabile per i bambini più piccoli: oltre che per l’allattamento, la bigenitorialità non può essere intesa come “paritarismo” che occulta la differenza tra il ruolo materno e quello del padre».
L’Autorità garante interviene anche sulla sostituzione dell’attuale assegno di mantenimento con il mantenimento diretto da parte del padre e della madre, avvertendo che potrebbe provocare differenti tenori di vita del figlio a seconda del genitore con il quale si trova in quel momento. «Questa oggettiva disparità, quasi sempre a svantaggio della madre, potrebbe comportare anche il rischio in prospettiva che diventi sempre più rara la disponibilità alla maternità».
Ancora, in caso di disaccordo tra i genitori, il ddl introduce l’obbligo di ricorrere alla mediazione familiare prima di procedere in tribunale. Perché possa funzionare, è la tesi di Terragni – che ha anticipato l’imminente pubblicazione di uno studio sul tema -, servono almeno due requisiti essenziali: l’assoluta volontarietà del percorso e la certezza che non vi sia un pregresso di violenza. In conclusione, poi, il riferimento alla norma del ddl con la quale si prevede che il giudice «per gravi motivi» possa disporre il collocamento dei figli presso una terza persona o, nell’impossibilità di farlo, in una casa-famiglia. La norma però, rileva l’Autorità garante, non chiarisce quali siano i gravi motivi. Nella relazione introduttiva c’è il riferimento a «”situazioni ostative costruite ad arte”. Un’espressione – è la denuncia – dietro la quale continua ad aleggiare il fantasma della cosiddetta Pas, la cosiddetta Sindrome da alienazione parentale, costruzione più volte stigmatizzata dalla Cassazione come ascientifica e vietata dalle Nazioni unite».
Al termine dell’audizione Terragni ha anticipato che l’11 giugno verrà presentata una sua ricerca, in collaborazione con Terre des hommes e Cismai, sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia, che ha tra i focus principali il tema della violenza assistita in famiglia. «Se ne può dedurre che il numero delle separazione alla base delle quali vi è violenza è considerevole: proprio per questo non si può non rilevare la sottovalutazione del fenomeno nel disegno di legge sull’affido condiviso».
9 aprile 2025

