Interessi più bassi nelle cartelle di Equitalia

Dal 15 maggio rideterminato il tasso da applicare su base annua, passa dal 5,14% al 4,88%. Decorrono dal sessantesimo giorno dopo la notifica

Dal 15 maggio rideterminato il tasso da applicare su base annua, passa dal 5,14% al 4,88%. Decorrono dal sessantesimo giorno dopo la notifica

Finalmente buone notizie per chi è alle prese con Equitalia ed è costretto ad affrontare, oltre al tributo ed alle sanzioni, l’interesse di mora, la cui entità è stabilita dal Ministero delle Finanze tramite apposito provvedimento. Infatti, a partire dal 15 maggio 2015 gli interessi di mora sulle cartelle di pagamento diventeranno più leggeri.

Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato infatti rideterminato il tasso da applicare su base annua, che passa dal 5,14% al 4,88%. In questo difficile momento che attraversa l’economia italiana, anche Equitalia vuole fornire un ulteriore contributo per far diminuire la preoccupazione e lo stato di vera e propria esasperazione in cui si trovano le famiglie.

Gli interessi di mora sulle cartelle di pagamento decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data della notifica della cartella fino a quella in cui avviene il pagamento; non sono calcolati sull’intero importo iscritto a ruolo, in quanto restano esclusi gli interessi e le sanzioni pecuniarie.

Questa nuova misura degli interessi, fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi, è stata individuata ed approvata anche dalla Banca d’Italia e pertanto tale abbassamento è stato registrato in coerenza con la leggera flessione dei tassi che si è avuta nel 2014.

Equitalia non provvede soltanto ad irrogare gli interessi di mora, in quanto, nelle cartelle di pagamento troviamo anche gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo. Questa tipologia di interessi è calcolata dal giorno successivo a quello in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento, fino alla data di consegna del ruolo all’agente della riscossione.

Altra fattispecie, che non deve essere confusa con gli interessi di mora, è rappresentata dagli interessi di dilazione, previsti allorquando sia richiesto e concesso un piano di rateazione. In questo caso la misura è pari al 4,5% per i debiti erariali; al 6,05% per quelli previdenziali; negli altri casi è necessario far riferimento al tasso stabilito da ogni singolo ente.

 

15 maggio 2015