A Roma aliquota per le prime case al 2,5 per mille. Una quota anche a carico degli inquilini. Come si effettua il calcolo e come si versa. La compilazione del modello di pagamento F24
La Tasi – acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili – è la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014 riguardante i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione pubblica. La grande novità della Tasi è che deve essere pagata non solo da chi, a qualunque titolo, è proprietario dei fabbricati – ivi compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso siano adibite – ma anche dall’affittuario. La legge infatti stabilisce che, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante però verserà solo una parte del totale, compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dal Comune nel regolamento della Tasi. Vediamo di analizzarla meglio per affrontare la scadenza.
Chi deve pagare. La Tasi deve essere pagata sia dal proprietario che dal detentore dell’immobile, secondo aliquote e quote stabilite da ogni singolo Comune. Ad esempio, oltre che dai proprietari degli immobili, la Tasi deve essere pagata anche dagli inquilini che abitano in affitto o che hanno a disposizione alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Inquilini, quanto devono pagare. La quota dovuta dal singolo inquilino sarà stabilita caso per caso dai Comuni e dovrà essere comunque compresa fra il 10 e il 30% del totale. A Roma la quota è del 20% su un’aliquota dello 0,08%, ma se si vive nella prima casa del proprietario si paga il 20% su un’aliquota del 2,5 per mille, con detrazioni da 30 a 110 euro a seconda della rendita catastale.
La restante parte dell’imposta, come accennato, è a carico del proprietario. Le modalità di calcolo sono quindi identiche per proprietari e affittuari, cambia solo la percentuale di imposta dovuta. È opportuno evidenziare che, per quanto riguarda il pagamento tramite i modelli F24, non ci sono codici tributo per il pagamento Tasi dell’inquilino. Quindi non c’è differenza rispetto al proprietario e si utilizza lo stesso codice tributo.
Quanto si paga. Ogni Comune stabilisce le aliquote della Tasi, avendo riguardo ai costi per i servizi indivisibili che prevede di sostenere nell’anno. Il Comune definisce, per ogni tipologia di immobile, l’aliquota e, per gli immobili che non sono abitati direttamente dal proprietario, stabilisce la percentuale di tassa che deve essere pagata dai proprietari e quella che deve essere pagata dai conduttori. Le aliquote hanno una soglia massima che però deve essere considerata unitamente a quella dell’Imu.
In pratica, per quanto riguarda il 2014, Tasi e Imu insieme non possono superare l’aliquota massima dell’11,4 per mille sugli immobili diversi dalle abitazioni principali e del 3,3 per mille sulle abitazioni principali, salvo quelle considerate di alto pregio (categoria A1, A8 e A9) che potrebbero essere assoggettate all’aliquota massima del 6 per mille comprensiva di Imu e Tasi. A Roma, come si diceva, l’aliquota per le prime case è del 2,5 per mille.
Come si effettua il versamento. L’acconto Tasi si può pagare con bollettino postale o modello F24, quest’ultimo necessario per utilizzare somme in compensazione o pagare contemporaneamente il tributo per più immobili situati in Comuni diversi. Per ciascuna tipologia di immobile e operazione sono previsti specifici codici tributo (acconto, saldo e ravvedimenti). Per il pagamento della rata di ottobre della Tasi 2014 i codici tributo da utilizzare sono diversi in base al tipo di immobile considerato. Ecco l’elenco: prima casa: 3958; altri immobili: 3961; fabbricati rurali ad uso strumentale: 3959; aree fabbricabili: 3960; ravvedimento: 3962 interessi, 3963 sanzioni (si pagano unitamente all’imposta).
La compilazione del modello F24. Per il pagamento della Tasi bisogna compilare la sezione Imu e altri tributi locali. Il campo codice identificativo va compilato solo se è stato previsto dal Comune; diversamente, non sono state fornite indicazioni. Quello con il codice del Comune di quattro cifre è invece reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (es.: Roma H501, Milano F205). Poi, per il pagamento dell’acconto si barra la casella “acc“. Se sono intervenute variazioni sull’immobile che richiedono presentazione di dichiarazione si barra l’apposita casella “immob. variati“. Quando si pagherà il saldo si barrerà la casella saldo e se si effettuerà il pagamento in un’unica soluzione bisognerà barrare sia la casella acc che quella saldo. Infine, c’è anche un’apposita casella per il ravvedimento operoso (ravv).
Non ci sono indicazioni specifiche sul campo rateazione, quindi bisogna indicare gli stessi codici validi per l’Imu: per l’acconto di ottobre, bisognerà dunque segnare 0101. Nello spazio anno di riferimento, per l’acconto 2014 si scriverà 2014. Nella casella importi a debito versati va segnata la somma da pagare per il numero totale degli immobili a cui si riferisce il rigo, al netto delle eventuali detrazioni. Nello spazio dedicato alle compensazioni, si segna l’eventuale credito utilizzato.
Come si effettua il calcolo. Per calcolare la base imponibile del tributo sui servizi indivisibili occorrono i dati catastali dell’immobile, quelli riportati nel contratto di compravendita oppure di affitto. Non tutti ne sono provvisti però. Infatti fino a qualche anno fa sui contratti di locazione non era obbligatorio riportare le coordinate di mappa, foglio e particella. In questo caso bisognerà recuperare la rendita catastale dall’atto di proprietà dell’immobile o tramite una ricerca sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Non appena in possesso della rendita catastale, questa dovrà essere rivalutata al 5 per cento. All’importo così ottenuto si devono poi applicare dei coefficienti (anche detti moltiplicatori) diversi a seconda dell’immobile di riferimento. Questi coefficienti sono: 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80, per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Al valore ottenuto si devono poi applicare le varie aliquote stabilite nella delibera comunale. L’aliquota Tasi, invece, si può ottenere dal sito del proprio Comune oppure nel sito del Dipartimento delle finanze che contiene proprio le delibere. In caso di difficoltà, una telefonata all’Ufficio tributi del Comune risolverà ogni dubbio.
Le scadenze per il pagamento. La prima scadenza è fissata per il 16 ottobre, la seconda, per il saldo, il 16 dicembre: si può pagare il 50% del dovuto in due soluzioni, oppure il 100% entro la prima scadenza. Occorre comunque ricordare che una parte di contribuenti italiani ha già assolto all’adempimento dell’acconto Tasi (quanto meno, avrebbe dovuto) entro il 16 giugno 2014: ci riferiamo ai soli possessori di immobili ubicati nei Comuni le cui delibere sono state pubblicate entro il 31 maggio 2014. In questo caso, i contribuenti dovranno versare solo il saldo a dicembre 2014. La scadenza del 16 ottobre 2014 è limitata ai contribuenti dei Comuni le cui delibere sono state emanate e pubblicate entro la data del 18 settembre 2014. Per quanto detto, la scadenza del 16 ottobre 2014 interessa i soli contribuenti che non abbiano già provveduto al versamento dell’acconto Tasi entro il 16 giugno 2014. Infine, entro la scadenza del 16 dicembre 2014, tutti i contribuenti dovranno, in ogni caso, versare il saldo della Tasi: coloro che avranno versato l’acconto Tasi entro il 16 giugno 2014 oppure entro il 16 ottobre 2014 pagheranno soltanto il saldo.
6 ottobre 2014