Dal 2015 la novità del 730 precompilato

La dichiarazione interesserà inizialmente circa 18 milioni di persone. Entro il 15 aprile sarà disponibile in via telematica dal contribuente, che potrà accettarla o modificarla

A partire dal prossimo anno – in via sperimentale e con riferimento ai redditi prodotti nel 2014 – i contribuenti italiani avranno a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate. A prevederlo è lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri e che ora passerà all’esame delle commissioni parlamentari per ottenerne i pareri.

La dichiarazione precompilata sarà fruibile per i circa 30 milioni di contribuenti – lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati – che possiedono i requisiti per presentare il modello 730. Inizialmente, i soggetti coinvolti saranno comunque in numero inferiore: attualmente la platea del più semplice modello 730 è di circa 18 milioni di contribuenti, mentre chi ha una posizione più complicata ricorre al modello Unico. Vediamo nel dettaglio.

Come funziona. Per la sua elaborazione, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi – come ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali – e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi, come ad esempio compensi per attività occasionali di lavoro autonomo. Invece, a partire dalle dichiarazioni del 2016 i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria, come gli acquisti di medicinali e le prestazioni sanitarie.

Le scadenze. Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata sarà disponibile in via telematica al contribuente, che potrà accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.

Come procedere. Il contribuente accederà alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali, a sua scelta: direttamente on line, tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate; tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale; tramite un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato. Ulteriori canali saranno individuati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti potranno comunque continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.

Una volta ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente avrà due possibilità: accettarla, rendendo così definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a 4.000 euro, ma verranno direttamente rimborsati; integrarla, mediante dati non conosciuti all’Agenzia delle Entrate (oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni) e consegnarla ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati all’assistenza fiscale, che provvederanno all’integrazione della dichiarazione ed all’apposizione del visto di conformità.

Le altre novità. In realtà, il decreto legislativo approvato in Consiglio dei ministri non riguarda solo le dichiarazioni dei redditi. Tra le novità previste c’è anche l’abolizione dell’obbligo di dichiarazione per l’eredità, se devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto, nel caso in cui l’attivo ereditario abbia un valore inferiore a centomila euro. Inoltre, le società non avranno più l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione. Novità anche per i rimborsi dei crediti d’imposta: questi saranno effettuati entro 60 giorni sulla base di apposita richiesta sottoscritta dal contribuente, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione all’ufficio competente.

11 luglio 2014