Per il 730 arriva la novità del modello precompilato

Dal 15 aprile sarà messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Niente controlli per chi non apporterà modifiche. Le modalità di presentazione

Dal 15 aprile sarà messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Niente controlli per chi non apporterà modifiche. Le modalità di presentazione

Si avvicina il periodo della presentazione della dichiarazione dei redditi e, in particolare, del modello 730. Questo tipo di dichiarazione reddituale è particolarmente dedicata a lavoratori dipendenti e pensionati e presenta diversi vantaggi. Il contribuente non deve infatti eseguire alcun calcolo e qualora abbia diritto al rimborso dell’imposta, se dipendente, l’ottiene direttamente nella busta paga a partire dal mese di luglio, mentre se pensionato lo riceve nella rata di pensione a partire dal mese di agosto o di settembre. Qualora invece debba versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione del mese di luglio o dalla pensione del mese di agosto o settembre. Inoltre, da quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 già precompilato, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici “Fisconline”. Vediamo in particolare le novità di quest’anno.

Chi può presentare il 730. Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2014 hanno percepito: redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto); redditi dei terreni, di fabbricati o di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero).

Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2014 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2015 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

Il 730 precompilato. Dal 15 aprile, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato, che può essere accettato o modificato. Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all’ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli.

Infatti, se il 730 precompilato viene presentato, senza effettuare modifiche, direttamente o al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all’Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se invece il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (730 ordinario o modello Unico PF).

Quali informazioni contiene. Per la predisposizione del modello 730 precompilato l’Agenzia delle Entrate utilizza: i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest’anno viene inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta; quelli relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali; alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili); gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria, come ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici.

Come si accede. Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente a partire dal 15 aprile in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin registrandosi nel sito. Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare: il modello 730 precompilato; l’esito della liquidazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga); il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione; un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (per esempio i dati del sostituto che ha inviato la certificazione unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo).

Bisogna fare attenzione perché, se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione, ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente.

Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni).

Il 730 precompilato può essere presentato direttamente oppure tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato. Il contribuente che intende presentare il 730 precompilato direttamente, tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, deve indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio e compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta. Occorre poi verificare la correttezza e la completezza dei dati già indicati. A questo punto, se non c’è bisogno di alcuna correzione o integrazione, il contribuente può accettare il 730 senza modifiche.

Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente deve modificare o integrare il modello 730, per esempio aggiungendo un reddito oppure degli oneri – come le spese mediche – non presenti. In questo caso, sarà elaborato e messo a disposizione un nuovo 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate. Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato. Dopo la presentazione, nella stessa sezione del sito internet, viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il modello 730 precompilato può essere presentato al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) – se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale – oppure a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato.

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730/1 in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando: “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante.

Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730/3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730/1 in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici e deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.

Il contribuente conserva la documentazione in originale, mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate. I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno dovranno essere conservati fino al 31 dicembre 2019, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli.

 

2 marzo 2015