Le spese veterinarie detraibili nella dichiarazione dei redditi
I costi ammissibili, la franchigia, la prova del possesso dell’animale, le sanzioni, la documentazione da controllare e da conservare
Chi possiede un animale domestico sa benissimo quanto costa prendersene cura quotidianamente. Ma in realtà tanti non sanno che la legge viene incontro ai proprietari dando la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale sulla dichiarazione dei redditi. Infatti, l’articolo 15, comma 1, lettera c-bis, Tuir prevede che, per le spese veterinarie, spetta una detrazione Irpef del 19%, fino a un importo massimo di 387,40 euro ma solo per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro cosi come accade per le spese sanitarie affrontate per i componenti del nucleo familiare. Pertanto, la detrazione massima spettante è pari al 19% di 258 euro, cioè 49 euro. Tale limite deve essere riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute da chi intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti. (circolare n.55/e del14 giugno 2001, paragrafo 1.4.2). Vediamo meglio come funziona.
Quali sono le spese ammissibili. Danno luogo alla detrazione fiscale del 19% le seguenti spese: le prestazioni professionali rese dal veterinario; l’acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario; le analisi di laboratorio e gli interventi presso le cliniche veterinarie. È opportuno evidenziare che non spetta la detrazione per gli animali tenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole o destinati alla riproduzione o consumo alimentare.
La prova del possesso dell’animale. Ai fini di detrazione delle spese veterinarie, bisogna avere un requisito molto importante e cioè quello che prevede la fattibilità e l’ammissibilità della detrazione della spesa veterinaria solo se l’animale è legalmente posseduto. Infatti il fisco prevede che venga dimostrato di essere i veri proprietari del gatto, del cagnolino o dei canarini. È necessario dimostrare il legale possesso mediante la documentazione rilasciata dalla Asl o dal medico veterinario al momento dell’iscrizione dell’animale all’apposita anagrafe. La prova del possesso, può essere risolta con il rilascio del cd. pet passport per i gatti, con il certificato di adozione, o ancora da fatture di acquisto dell’animale o anche da un’apposita identificazione/registrazione volontaria da parte del contribuente che s’impegna nella detenzione giuridica dell’animale da compagnia, mediante la sottoscrizione di una apposita dichiarazione del proprietario.
Le sanzioni. Nel caso in cui la detenzione legale dell’animale venisse meno, perché non ci sono prove documentali specifiche, il contribuente che usufruisce della detrazione per le spese veterinarie senza averne titolo può rischiare due tipi di sanzioni: la sanzione per indebita detrazione; la sanzione per mancata regolarizzazione del possesso dell’animale, per i casi obbligatori per legge.
Documentazione da controllare e conservare. Per usufruire della detrazione è necessario conservare: le fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario; scontrini parlanti per l’acquisto dei medicinali; una autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una apposita risoluzione, la n. 24/E del 27 febbraio 2017, specificando che non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino “parlante”.
22 gennaio 2018