Lavoro ai disabili, in vigore i decreti del Job Acts

Pubblicazione in Gazzetta. Più spazio alla chiamata nominativa e per 3 anni incentivi fino al 70% della retribuzione lorda per i privati che assumono

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Più spazio alla chiamata nominativa e per 3 anni incentivi fino al 70% della retribuzione lorda per i privati che assumono

Si cambia da oggi. Dopo la pubblicazione, ieri, mercoledì 23 settembre, in Gazzetta Ufficiale, degli ultimi quattro decreti legislativi del Jobs Act, sono entrate in vigore a partire dalla scorsa mezzanotte le novità in materia di collocamento mirato. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 porta con sé la modifica di alcune parti della legge 68/99, cambiamenti sui quali molto si è discusso nei mesi scorsi. Il principio base è che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni.

Una novità sostanziale è la scelta di puntare, per quanto riguarda i datori di lavoro privati, sull’assunzione di lavoratori con disabilità attraverso la richiesta nominativa, previa iscrizione degli interessati ad apposite liste. Per ogni persona, un comitato tecnico annota in un’apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze, le inclinazioni, la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si prevede comunque che gli uffici possano procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.

Dalla parte dei datori di lavoro si prevede che i lavoratori che non sono stati assunti tramite il collocamento obbligatorio ma che erano già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, sono computati nella quota di riserva caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento, o del 45 per cento nel caso di lavoratori  con disabilità intellettiva e psichica. Ai datori di lavoro si permette di assumere in una loro unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione.

Cambiano anche gli incentivi concessi ai datori di lavoro. Per un periodo di 36 mesi le aziende potranno contare su un contributo pari al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o di un contributo del 35 per cento nel caso di riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%. Disposizioni più favorevoli nel caso di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica: il contributo sarà pari al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto. Il decreto istituisce inoltre una “Banca dati del collocamento mirato” che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati.

24 settembre 2015