Il ruolo dell’arbitro bancario finanziario

Uno strumento autonomo rispetto alla Banca d’Italia, istituito nel 2009, che permette la risoluzione stragiudiziale delle controversie per creare un servizio più rapido e meno oneroso

La Centrale rischi di Banca d’Italia è uno strumento di raccolta dei dati finanziari riguardanti ogni soggetto beneficiario di un finanziamento. Ogni intermediario finanziario che concede il denaro, come abbiamo visto nei precedenti articoli, è obbligato a comunicare alla Centrale rischi ogni variazione, modifica del contratto o il ritardo nel pagamento delle rate durante il periodo di restituzione del prestito stesso. Questi dati sono soggetti alla massima tutela che la Banca d’Italia è chiamata a rispettare mettendo in atto tutte quelle strategie di sicurezza che consentano solo a chi è autorizzato di poter leggere i dati contenuti.

I soggetti autorizzati sono certamente tutti gli intermediari finanziari ai quali ciascuno può rivolgersi per richiedere un successivo finanziamento. Tali interrogazioni possono avvenire solo se autorizzate dal soggetto richiedente il finanziamento che autorizza l’intermediario scelto. Ma non è solo attraverso l’intermediario che possiamo singolarmente conoscere i dati contenuti nella centrale rischi che ci riguardano: attraverso il sito di Banca d’Italia è possibile accedere al database consultando la nostra “storia creditizia”. L’accesso ai dati può essere ottenuto attraverso l’identità digitale, oramai indispensabile per ogni operazione di lettura, informazione, disposizione che riguardi il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Sarà necessario, pertanto, solo dare indicazioni al sistema sul periodo di tempo nel quale ci interessa osservare le nostre vicende creditizie. Il sistema restituirà un documento in cui mese dopo mese sono elencate le posizioni aperte e il relativo stato. Immaginiamo di ottenere una fotografia, o meglio una collezione di fotografie mensili della situazione riguardante i nostri finanziamenti in corso.

Qualora a un mese preciso, ad esempio giugno, chiudessimo anticipatamente il nostro finanziamento, dal mese di luglio non troveremo più traccia di quel finanziamento. Nel mese di giugno verrà riportata invece la chiusura del debito. Cosa succede se non ho l’identità digitale? Come posso conoscere i miei dati se non posso accedere al portale attraverso internet? In questo caso ci si può rivolgere direttamente alle filiali di Banca d’Italia che sono presenti nella città di residenza. Per la città di Roma la sede è in via XX Settembre.

Completiamo inoltre questa nostra esplorazione dei servizi offerti dalla Banca d’Italia ponendo attenzione ad uno strumento importante e non sempre conosciuto che offre al cittadino o meglio al consumatore fruitore dei servizi bancari la possibilità di far valere un proprio diritto: l’Arbitro bancario finanziario (Abf). Questo strumento permette la risoluzione stragiudiziale delle controversie, ed è stato istituito nel 2009, sulla base di una legge, dalla Banca d’Italia al fine di creare un servizio più rapido e meno costoso rispetto alla giustizia ordinaria.

L’arbitro è autonomo e imparziale rispetto alla Banca d’Italia e può essere evocato solo dal cliente offrendo al richiedente la possibilità di risolvere un’eventuale contenzioso con l’intermediario finanziario. L’arbitro decide secondo diritto in base alla domanda e alla documentazione prodotta dalle parti. Le sue decisioni costituiscono orientamenti di cui gli intermediari devono tener conto nella gestione dei rapporti con la clientela.

Tutti gli intermediari finanziari sono obbligati ad aderire all’Abf soprattutto qualora vengano svolte da questo attività e servizi di pagamento. L’Arbitro, a dispetto del nome, non si comporta come un vero e proprio arbitro stabilendo un accordo tra le parti, ma si limita a dare indicazioni precise in base al codice vigente, ed al rispetto degli accordi contrattuali sottoscritti. Si occupa pertanto di controversie relative alle operazioni ai servizi bancari e finanziari o relative all’accertamento di diritti obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono; sono escluse tuttavia dalle competenze dell’arbitro bancario finanziario le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e a tutte le altre fattispecie simili.

Non possono essere sottoposte all’attenzione dell’Arbitro controversie che siano avvenute più tardi del sesto anno precedente alla data in cui si deposita la domanda. Anche nel caso dell’Abf la domanda può essere presentata attraverso un portale interattivo. L’accesso può essere fatto registrandosi nell’area riservata e seguendo le indicazioni in esso riportate. In alcuni casi i ricorsi possono essere presentati con l’assistenza di un procuratore virgola di un avvocato, in questo caso lui come professionista deve registrarsi nel portale con i propri dati. La presentazione in modalità cartacea è prevista soltanto nel caso in cui il ricorso sia fatto nei confronti di due o più intermediari contemporaneamente oppure un intermediario estero che opera in Italia oppure nel caso in cui l’intermediario sia una realtà, come i Confidi, di categoria.

Qualora l’arbitro bancario e finanziario ravvisasse un’inadempienza da parte dell’intermediario questa verrebbe pubblicata sul sito dell’arbitro stesso costituendo in tal modo una sanzione reputazionale per l’intermediario inadempiente. La decisione dell’arbitro bancario finanziario non vincola le parti di ricorrere, qualora non siano soddisfatti, all’autorità giudiziaria ordinaria. Presentata la domanda l’arbitro ha 270 giorni per dare una risposta, ma mediamente questa giunge in circa 200 giorni. Chi fa ricorso deve decisamente armarsi di un po’ di buona pazienza. Tuttavia, statisticamente, il 60% circa dei ricorrenti ottiene un giudizio favorevole. Speriamo con questo di aver concluso un capitolo sull’informazione che, come consumatori, dobbiamo conoscere per poter far valere informazioni e diritti che riguardano i nostri rapporti con i servizi e i finanziamenti, e ogni altra cosa, che riguardi i rapporti con gli intermediari finanziari.

16 gennaio 2024