La Centrale rischi e i diritti del cliente-consumatore

Primo: essere informati di eventuali ritardi nei pagamenti dei prestiti ricevuti. La banca dati conserva anche i movimenti del credito tra intermediari secondo precise modalità

Continuiamo il discorso avviato nel precedente articolo circa la Centrale rischi (Cr) e le modalità di gestione dei dati in essa contenuti. Ricordiamo brevemente che parliamo di una banca dati di cui è titolare la Banca d’Italia nella quale raccoglie informazioni riguardanti tutti i finanziamenti concessi dagli intermediari finanziari e la loro evoluzione nel tempo. Questa Centrale non va confusa con altre che, pur svolgendo una analoga funzione, sono di iniziativa privata e vengono catalogati come Sistemi di informazione creditizia. Questi Sistemi raccolgono e gestiscono i dati solo di quegli intermediari finanziari che decidono di partecipare alla raccolta. Diversamente, la Cr di Banca d’Italia obbliga ogni intermediario all’invio delle informazioni richieste per il suo corretto funzionamento.

Quali sono i diritti del cliente i cui dati vengono registrati? Il primo e più importante diritto è di essere informato. In particolare, quando l’informazione in Cr riporta segnalazioni riguardanti eventuali incagli o “sofferenze”, cioè ritardi nei pagamenti dei prestiti ricevuti di minore o maggiore gravità. I finanziatori hanno l’obbligo di informare preventivamente il cliente-consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina, ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza; tale informativa deve essere preventiva, cioè prima dell’invio della prima segnalazione “negativa”. La comunicazione preventiva è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente. Quindi è un obbligo di trasparenza, non un presupposto di legittimità della segnalazione.

I dati devono essere protetti garantendone la riservatezza: non possono essere comunicati ad altri o divulgati. Si tratta di informazioni che la Banca d’Italia raccoglie nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza. I dati devono essere protetti e si ha diritto alla correzione qualora venissero comunicati dagli intermediari in modo sbagliato.

L’utilizzo dei dati in Cr deve essere limitato agli scopi finanziari, gli intermediari possono pertanto utilizzare le informazioni presenti in Cr sui propri clienti soltanto per verificarne il merito di credito nel corso della vita del prestito o per difendersi in un processo, sempre che quest’ultimo riguardo il finanziamento stesso. Inoltre, gli intermediari non devono più inviare la segnalazione a partire dal mese nel corso del quale la posizione complessiva del cliente è scesa sotto la soglia di segnalazione oppure la posizione è estinta (ad esempio per estinzione del debito, anche qualora l’estinzione sia avvenuta a seguito di transazione con cliente attraverso il versamento di un importo concordato a “saldo e stralcio”).

Tuttavia, il venir meno dell’obbligo di segnalazione (es. per estinzione del debito) non comporta la cancellazione delle segnalazioni pregresse relative alle date precedenti. Infine, le richieste di prima informazione da parte degli intermediari sulla posizione globale di rischio di un soggetto possono riguardare ciò che è presente nella Centrale rischi da un massimo di 36 mesi per le imprese e 24 mesi per le famiglie consumatrici.

La Cr conserva le informazioni anche dei movimenti del credito tra intermediari: sempre più spesso assistiamo infatti ad un trasferimento dei prestiti da un soggetto finanziario ad un altro. Tale operazione, chiamata cessione, può avvenire qualunque sia lo stato del finanziamento, non necessariamente quando questo sia posto in sofferenza. Le operazioni di cessione di credito tra intermediari devono essere segnalate secondo queste modalità: l’intermediario cedente deve segnalare alla Cr, a nome del debitore ceduto, un importo pari al debito di quest’ultimo, indipendentemente dal prezzo di cessione, indicando il codice del cessionario (acquirente). La segnalazione di cessione è dovuta dal cedente esclusivamente per il mese in cui è avvenuta la cessione. Nelle cessioni di sofferenze il cedente deve segnalare, nel mese in cui avviene la cessione, anche l’ammontare delle perdite sino a quel momento realizzate.

Vedremo ancora, per concludere il tema, come si accede da cittadini alla Cr e, nel caso di segnalazioni negative come è possibile gestirle, che effetti hanno nella Cr e quali conseguenze possono generare per coloro che chiedono nuovi finanziamenti e come, in taluni casi, sia possibile superare la difficoltà derivante dalla presenza in Cr di dati “negativi”.

27 novembre 2023