Monitoraggio dei finanziamenti, la Centrale rischi di Banca d’Italia

È un sistema informativo che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui debiti della clientela. Ecco come funziona e quali servizi offre all’utenza

Quando richiediamo un finanziamento siamo tentati di considerare che il nostro rapporto si esaurisca tra noi e la banca, o l’intermediario finanziario, con il quale ci stiamo confrontando. In realtà non è così semplice. Il nostro interlocutore, per poter valutare la richiesta e decidere se concedere o meno il prestito, ha a disposizione un bagaglio informativo che gli offre, in modo puntuale, la nostra “storia creditizia” anche a partire dai rapporti con altri intermediari. Questa “miniera” informativa ha diverse forme, sia pubbliche che private, la più importante delle quali è stabilita per legge e gestita direttamente da Banca d’Italia, brevemente individuabile con il nome di Centrale rischi (Cr).

Proviamo a soffermarci su come funziona, come si costruisce e quali servizi offre all’utenza, costituita prevalentemente da intermediari finanziari, e quali obblighi deve rispettare per tener conto dei diritti dei cittadini e delle imprese le cui informazioni costituiscono il contenuto informativo gestito. La Centrale rischi ha finalità di interesse pubblico e accanto ad essa esistono anche archivi “centralizzati” sul credito, gestiti però da privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria e sono chiamati Sistemi di informazione creditizia (ad es. Crif, Eurisc, Experian, CTC, Assilea). Su questi soggetti la Banca d’Italia non esercita nessuna supervisione e sono i singoli intermediari a sostenerle e ad alimentarne le informazioni.

La Centrale dei rischi è un sistema informativo che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui debiti della clientela verso di loro. Sono obbligati per legge alla segnalazione: le banche, le finanziarie, le società per la cartolarizzazione dei crediti che acquistano da altri intermediari i crediti (sia in sofferenza che in regolare ammortamento), gli organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in credito, le assicurazioni (se erogano crediti), la Cassa Depositi e Prestiti. Tutti sono tenuti per legge a partecipare alla Centrale con l’invio di informazioni su persone fisiche e giuridiche con le quali intrattengono rapporti.

La Centrale rischi, ricordiamo anzitutto, non è una lista di cattivi pagatori: registra la “storia creditizia” dei singoli clienti (debitori) e contiene sia informazioni positive (regolarità del pagamento delle rate e la chiusura del rapporto di finanziamento), sia eventuali informazioni negative (es. difficoltà, più o meno gravi, nel restituire il debito). Per ogni cliente raccoglie ogni mese informazioni da tutti gli intermediari. Queste informazioni le “restituisce”, sempre ogni mese, agli intermediari, in modo tale che essi siano a conoscenza dell’indebitamento complessivo dei loro clienti e della regolarità o meno dei pagamenti. La Centrale Rischi raccoglie, se l’intermediario lo trasmette, anche tutte le richieste di credito, anche quelle diniegate dall’intermediario.

In tal senso, fornisce informazioni utili agli intermediari per valutare il merito di credito dei clienti (conoscere i debiti complessivi dei clienti e la regolarità dei pagamenti) contribuendo ad innalzare la qualità del credito concesso, l’efficienza nell’uso delle risorse, la stabilità dei singoli intermediari ed la stabilità/efficienza complessiva del sistema. Per contro, la Banca d’Italia acquisisce informazioni utili per svolgere funzioni istituzionali di vigilanza, ricerca economica, valutazione di prestiti a garanzia operazioni politica monetaria. Per la clientela meritevole invece, la Centrale Rischi consente un accesso al credito più agevole in termini sia di quantità che di prezzo (una buona «storia creditizia» agevola la valutazione della capacità di rimborso, riduce il rischio e, conseguentemente, il tasso di interesse applicato).

Cosa viene registrato nella banca dati? I finanziamenti (mutui, prestiti personali, aperture di credito, ecc.) e le garanzie relative quando l’importo supera i 30.000 euro, detto «soglia di censimento». Questa soglia si abbassa a 250 euro se il cliente ha gravi difficoltà nel pagare il suo debito, ossia è in sofferenza! Sono registrati nella Centrale rischi non solo i soggetti che ottengono un finanziamento, ma anche quei soggetti che sono garantiti dalla banca che concede un cosiddetto credito di firma (affidamento in conto corrente o fido) e la garanzia supera la «soglia di censimento». Inoltre, sono censiti i soggetti che garantiscono il finanziamento di un altro soggetto, per esempio con una fideiussione (ad es. per un familiare che riceve un mutuo, e l’importo della fideiussione supera la soglia di censimento).

Chi accede ai dati? I dati della Centrale Rischi sono riservati e coperti dal segreto d’ufficio e non possono essere comunicati ad altri o divulgati. Si tratta di informazioni che la Banca d’Italia raccoglie nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, pertanto, possono accedere alle informazioni solo i medesimi soggetti segnalati, a nome dei quali sono registrate le informazioni, e altri soggetti ai quali è riconosciuto il diritto di accesso (es. per le persone fisiche: l’erede; per le persone giuridiche: il legale rappresentante o altre figure previste dalla legge), oltre agli intermediari per valutare il merito di credito dei clienti, le altre Autorità di vigilanza (come Consob e Ivass) nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali e l’Autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali.

Diamo qui una prima importante informazione circa la cosiddetta “sofferenza”. Se il cliente è in ritardo nel pagamento di una rata non viene automaticamente classificato come debitore in grave difficoltà. Per classificarlo in sofferenza, l’intermediario deve valutare la sua situazione finanziaria complessiva, alla luce di tutte le informazioni disponibili. Deve procedere quindi con estrema attenzione nella valutazione della complessiva situazione del debitore attenendosi all’intera esposizione che ha “per cassa” verso il soggetto in stato di insolvenza, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’intermediario. La sofferenza deve essere quindi caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica del debitore, ovvero dall’incapacità, non transitoria, di adempiere alle obbligazioni assunte. Continueremo negli appuntamenti prossimi della rubrica a vedere come consultare la Centrale rischi, quali diritti esigibili ha il debitore e come essa segue il credito catalogato in sofferenza, come ne registra gli esiti, cosa ne “ricorda” e cosa “dimentica”.

6 novembre 2023